Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. – DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n.202
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo
55, comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell’assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante
disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
Visto l’articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come modificato dall’articolo 78, comma 26, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono
essere emanate disposizioni correttive ed integrative del decreto
medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal
seguente: “Per la determinazione della corrispondente quota di
rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri
previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di
cui alla “tabella dei coefficienti e per il grado percentuale di
menomazione.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale –
n. 50 del 1o marzo 2000.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costutuzione conferisce tra l’altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il testo del comma 1 dell’art. 55 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonchè disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), cosi’ recita:
“1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni
aspetti dell’assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a
decorrere dal 1o gennaio 2000, nell’ambito della gestione
industria dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, in seguito denominato “testo unico”, dalle
seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione di servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche; nonchè per le relative
attività ausiliarie;
4) altre attività di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui
alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori
di lavoro di cui all’art. 9 del testo unico;
c) previsione delle tariffe corrispondenti alle
gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto
dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonchè del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell’art. 40, terzo comma del testo
unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
lettera a);
e) previsione dell’applicazione delle tariffe di cui
alla lettera c) anche per le attività svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
nonchè previsione della modifica dell’art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell’INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d’opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall’art. 118 del testo unico, fermo
restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a
situazioni pregresse, dell’art. 55, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo
unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi
e predefiniti il potere di rettifica dell’INAIL dei propri
provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando,
tra l’altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell’INAIL successivamente al
riconoscimento delle prestazioni conseguente all’impiego di
nuove e più precise metodiche o strumentazioni d’indagine,
purchè non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo
restando il potere di revisione dell’istituto, ai sensi
degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i
termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non
integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l’anno 2000, dei contributi
in quota capitaria dovuta dai lavoratori autonomi del
datore agricoltura, nonchè dell’aliquota contributiva per
i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli
anni successivi, della loro rideterminazione con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificità che caratterizzano il
settore ed ad assicurare il risanamento, l’efficacia e
l’economicità della gestione, in relazione agli obiettivi
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, dell’estensione
dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell’area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all’art. 9 del testo unico, nonchè ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, nell’ambito delle spese istituzionali
dell’INAIL, della destinazione di congrue risorse
economiche, la cui entità sarà definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, diretto a sostenere e finanziare,
in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle
strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero progetti per favorire l’applicazione
degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n.
626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche
dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita
o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
consiglio di amministrazione dell’Istituto secondo i
criteri di priorità che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esercizio
della delega di cui al presente comma; nella direttiva
saranno fissati anche le modalità di formulazione dei
progetti ed i termini di invio, nonchè l’entità delle
risorse che annualmente l’Istituto destinerà al
finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l’aggiornamento e la
revisione periodica dell’elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate
professionali anche quelle non comprese nell’elenco delle
quali il lavoratore dimostri l’origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle
rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
nell’anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione
delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l’accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra
il trattamento di revendita a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall’INAIL
spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi
dell’art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, della destinazione da parte dell’INAIL, sulla
base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all’evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonchè per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l’obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e provati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, la cause e le circostanze dell’infortunio, e i
postumi nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;
2) l’obbligo per il casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull’esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;
3) un ordinamento del casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell’INAIL,
ne garantisca l’autonomia con previsione di una separata
gestione nell’ambito del bilancio del-l’INAIL e di un
organo di Governo e gestione espressione dei soggetti
interessati;
s) previsione, nell’oggetto dell’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
nell’ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un’idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche tramite l’utilizzo di disposizioni regolamentari
adottate ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all’azione
amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la
tutela dell’infortunio in itinere che recepisca i principi
giurisprudenziali consolidati in materia”.
– Per il titolo e gli estremi di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, si veda in nota al titolo.
– Il comma 2 dell’art. 55 della legge già citata n.
144/1999, come modificato dall’art. 78, comma 26, lettera
b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2001), è il seguente:
“2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato
rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall’esercizio della delega. Le competenti commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione
del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi
possono essere comu