Interpretazione delle clausole collettive di diritto comune. Cassazione Sez. lav., sentenza 16 marzo 2001, n. 3806
L’interpretazione delle clausole collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Le censure fondate su tali violazioni devono tuttavia essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni interpretativi violati e delle ragioni dell’asserita violazione.
Le censure concernenti la motivazione devono riguardare invece l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui fonda l’interpretazione accolta. Ciò perchè il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione oppure l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa.
Ne deriva che non è idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.