Lavoro

Lavoro subordinato – Fallimento – trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’INPS – Cassazione Lavoro, sentenza 9 marzo 2001, n. 3511


Secondo quanto stabilito nell’art. 2, commi da 1 a 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alla legge falli9mentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), il lavoratore, per poter ottenere l’immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda previsto dalla legge) del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l’INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all’inadempinento, in tutto o in parte, del debitore, anche lo stato di insolvenza in cui verte il debitore medesimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l’apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa oppure del concordato preventivo nei confronti dello stesso).

Invece, nel caso in cui non sia possibile l’applicazione della legge fallimentare perchè non ricorre la condizione soggettiva prevista dall’art. 1 di tale legge e, dunque, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia imprenditore commerciale, il lavoratore, oltre alla prova dell’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e dell’inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro, deve fornire anche l’ulteriore prova che questi non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, sulla base della diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l’esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.

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