Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. – DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n.166
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166
Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n.
47, con il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i
comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 9 marzo 2001,
con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni, sono state fissate per la medesima data del 13 maggio
2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia,
del consiglio comunale e del consiglio provinciale, nonchè dei
consigli circoscrizionali, con eventuale svolgimento del turno di
ballottaggio per l’elezione diretta dei presidenti della provincia e
dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare, in caso
di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali,
gli orari di inizio dello scrutinio delle elezioni regionali ed
amministrative alla normativa che disciplina le operazioni di
votazione nella sola giornata domenicale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All’articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge
3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1976, n. 240, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei
consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore
14 del lunedi’ successivo al giorno di votazione, dando la precedenza
allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle
per le elezioni provinciali;”.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell’interno
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino