Norme & Prassi

Misure di gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati ‘tonnare fissè. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – DECRETO 23 aprile 2001

Litis

MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – DECRETO 23 aprile 2001 – Misure di
gestione della pesca del tonno rosso negli impianti denominati
"tonnare fisse".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n.
963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca
marittima;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni, con
il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n.
963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n.
41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;

Visto il regolamento (CE) del
Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato
il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte degli
Stati membri attribuendo all’Italia, per la campagna di pesca 2001, un
massimale di 4.958 tonnellate;

Visto il decreto ministeriale 27
luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000,
concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno
rosso e, in particolare, l’art. 1 in materia di "tonnare fisse";

Sentiti il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la
commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione
del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

 

Articolo 1.

 

1. La quota di cattura del tonno
rosso attribuita, per la campagna di pesca 2001, al comparto "tonnare
fisse" è pari a 223,11 tonnellate complessive.

2. L’elenco degli impianti
denominati "tonnare fisse" di cui all’art. 1 del decreto
ministeriale 27 luglio 2000 e reso noto nell’allegato A al presente
decreto.

3. L’elenco è costituito dagli
impianti i cui titolari sono risultati in possesso di diritti storici
oppure di concessione in essere alla data dell’8 maggio 2000.

Articolo 2.

1. L’elenco di cui all’art. 1, su
istanza di parte corredata di idonea documentazione, è aggiornato dalla
Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura con l’inclusione degli
impianti rispondenti ai medesimi requisiti di cui al comma 3 dell’art. 1.

Articolo 3.

1. In materia di obblighi e sanzioni
si rinvia alle pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 27 luglio
2001.

Il presente decreto verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato A

Quote di pesca del tonno rosso –
Anno 2001

Sistema TONNARA FISSA

Richiedente

Denominazione

Coop. Pescatori Camogli

Tonnara di Camogli

Amministrazione Bruno di
Belmonte

Tonnara di Capo Passero

Soc. Carloforte Tonnare
P.I.A.M.

Tonnara di Carloforte –
Isola Piana

Soc. coop. a r.l. Pesc. All.
Tur.

Tonnara di Porto Paglia

S.r.l. Tonnara Su Pranu
Portoscuso

Tonnara Su Pranu Portoscuso

https://www.litis.it

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