Norme & Prassi

Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta. DPR 14 marzo 2001, n 144.

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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento di
esecuzione in materia di servizi di bancoposta, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Vista la legge 10 ottobre
1990, n. 287, in materia di tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, concernente la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero;

Vista la deliberazione
C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2
novembre 2000, concernente la trasformazione in società  per azioni dell’Ente
Poste Italiane;

Vista la delibera
dell’Assemblea del 28 febbraio 1998 di trasformazione dell’Ente Poste Italiane
in società  per azioni;

Visto il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, concernente il riordino della Cassa depositi
e prestiti;

Visto l’articolo 40, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che autorizza il Governo ad emanare
apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni, nonché a definire le modalità  di applicazione ai servizi di
bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle
sue peculiari caratteristiche;

Considerata l’esigenza di
assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, come previsto
dall’articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio
2001;

Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 marzo 2001;

Sulla proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:

a) Poste: la società  per
azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18
dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;

b) testo unico bancario:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni;

c) testo unico finanza: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) conto corrente postale:
il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;

e) assegno postale:
l’assegno tratto su Poste;

f) vaglia postale: lo
strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste;

g) bollettino di conto
corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un
conto corrente postale;

h) risparmio postale: la
raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali
fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

 

Articolo 2

Attività  di bancoposta

1. Le attività  di
bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio
tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attività  connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento,
comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri
mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5),
del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e
collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed
intermediari finanziari abilitati;

f) servizi di investimento
ed accessori di cui all’articolo 12.

2. Poste è autorizzata a
prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità  di iscrizione in albi od
elenchi.

3. In quanto compatibili,
si applicano alle attività  di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23,
24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a
58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134,
140, da 143 a 145 del testo unico bancario.

4. Alla prestazione da
parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto
compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera
a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25,
limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51,
59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell’ambito delle
attività  di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai
fini dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico
della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n.
287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte
delle autorità  competenti.

6. Il risparmio postale è
disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel
comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario,
ove applicabili.

7. Per quanto non
diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del
codice civile in materia di prescrizione.

8. Poste non può
esercitare attività  di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l’esercizio
dell’attività  di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative
autonome. E tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile
dell’attività  di bancoposta rispetto alle altre attività .

 

Articolo 3

Rapporti con i clienti

1. Per quanto non
diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il
conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle
norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. Fatte salve le
disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell’articolo 118 del testo unico
bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali
sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre
condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla
pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.

3. Salvo diversa
disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del
preposto all’ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i
clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di
rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli
uffici postali abilitati all’operazione richiesta.

4. Salve le speciali
disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l’operazione
richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per
iscritto dal preposto all’ufficio postale, secondo la forma richiesta per l’atto
da compiere, è conservata presso l’ufficio medesimo e conserva efficacia fino
alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.

5. La legittimazione del
cliente è controllata in base:

a) alla corrispondenza
della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di
identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi,
rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da
questa indicato;

b) ai documenti di
riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.

 

Titolo II

IL CONTO CORRENTE POSTALE

 

Articolo 4

Il bollettino di conto
corrente postale

1. Per i versamenti su
conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi
dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati
da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di
postagiro.

2. Poste può autorizzare
i correntisti a stampare in proprio i bollettini.

3. L’uso di bollettini non
autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.

4. I bollettini di
versamento devono essere presentati già  compilati in ogni loro parte agli
uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la
corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel
bollettino. L’indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando
trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche.

5. Nel caso di discordanza
tra le generalità  del correntista e il numero del conto corrente, l’accredito
viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità  del correntista.

6. II versamento in conto
corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa
ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il
versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e
regolamenti speciali.

 

Titolo III

SERVIZI DI PAGAMENTO

Capo I

GENERALITà€

Articolo 5

Tipologie

1. Poste può svolgere
servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei
confronti del pubblico.

2. Il servizio di
trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e
in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

 

Capo II

IL VAGLIA POSTALE

 

Articolo 6

Caratteristiche

<p

https://www.litis.it

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