Norme & Prassi

Il Nuovo regolamento CE per le domande di visto. Reg. 789/2001/CE

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REGOLAMENTO
(CE)N.789/2001 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2001 che conferisce al
Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni
dettagliate e modalità  pratiche relative all’esame delle domande di visto

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la
Comunità  europea, in particolare l’articolo 62,punti 2 e 3,

vista l’iniziativa della Repubblica
di Finlandia,

visto il parere del Parlamento
europeo,

considerando quanto segue:

(1)L’istruzione consolare comune
diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC)
in materia di visti, di cui all’allegato A, articolo 1,della decisione
1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999,che definisce l’acquis di
Schengen ai fini della determinazione, in conformità  del trattato che
istituisce la Comunità  europea e del trattato sull’Unione europea, della
base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che
costituiscono l’acquis, riferimento SCH/Com-ex (99)13 ,è stata stabilita
ai fini dell’attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3,
della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante
applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi
degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale
di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata
"convenzione ".

(2)Talune disposizioni dettagliate e
modalità  pratiche relative all’esame delle domande di visto presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti
alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 1 del protocollo relativo
all’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea,
in seguito denominato "protocollo", contenute nell’ICC e nei
relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate
regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità 
consolari competenti in materia.

(3)In base all’allegato 11 dell’ICC,
è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può
essere apposto un visto, di cui all’allegato A della decisione 1999/435/CE
riferimento SCH/Com-ex (98)56 e SCH/Com-ex (99)14.àˆ necessario che le
disposizioni di tale manuale vengano adottate nonché modificate e
aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative di tali
autorità .

(4)àˆ stato inoltre elaborato un
manuale relativo al rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali
non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati [doc.SCH/II (95)16 rev.19
],di cui all’allegato A della decisione 1999/435/CE,riferimento SCH/Com-ex
(99)13.àˆ necessario che anche le disposizioni di questo manuale vengano
adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.

(5)Infine, a norma della decisione
2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000,che rettifica l’acquis di
Schengen contenuto nella decisione del comitato esecutivo "Schengen
"SCH/Com-ex (94)15 rev (4 ),il documento SCH/II-Vision (99)5 [in
seguito denominato "Rete di consultazione Schengen (Specifiche
tecniche)"] che stabilisce, tra l’altro, i principi che disciplinano
l’applicazione della procedura automatizzata per la consultazione, ai fini
del rilascio dei visti, delle autorità  centrali di cui all’articolo
17,paragrafo 2,della convenzione, dev’essere allegato alla decisione del
Comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (94)15 rev. àˆ altresì necessario
che le disposizioni di cui alla "Rete di consultazione Schengen
(Specifiche tecniche)"siano adottate nonché modificate e aggiornate
regolarmente.

(6)Talune disposizioni del titolo
II, capitolo 3,della convenzione, in particolare l’articolo 17,come pure
dell’ICC, prevedono misure di esecuzione adottate anteriormente al 1 o
maggio 1999 dal Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, al
quale il Consiglio si è sostituito a norma dell’articolo 2 del
protocollo. Ai sensi dell’articolo 1 del protocollo, la cooperazione nel
campo di applicazione dell’acquis di Schengen è realizzata nell’ambito
istituzionale e giuridico dell’Unione europea e nel rispetto delle
pertinenti disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato
che istituisce la Comunità  europea.

(7)àˆ pertanto opportuno stabilire
in un atto comunitario la procedura per l’adozione delle summenzionate
misure di

esecuzione.

(8)Poiché gli Stati membri svolgono
un ruolo pi๠ampio per quanto riguarda la politica dei visti, commisurato
alla sensibilità  di questo settore, che ricomprende in particolare le
relazioni politiche con i paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto,
durante il periodo transitorio di cinque anni di cui all’articolo
67,paragrafo 1, del trattato, di adottare, modificare ed aggiornare
all’unanimità  le disposizioni dettagliate e le modalità  pratiche
summenzionate, in attesa dell’esame, da parte del Consiglio, delle
condizioni in base alle quali siffatte competenze esecutive potrebbero
essere conferite alla Commissione al termine del suddetto periodo
transitorio.

(9)Alcune di tali disposizioni e
modalità  richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il
rischio di abusi.

(10)àˆ altresì necessario prevedere
una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del
Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche del manuale relativo ai
documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al
rilascio di visti Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati
Schengen sono rappresentati, degli allegati 6 e 9 della "Rete di
consultazione Schengen (Specifiche tecniche)"e degli allegati dell’ICC
consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che
devono essere forniti da ciascuno Stato membro ai sensi delle norme in
esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per
essere adottati, modificati o aggiornati.

(11)Gli elementi dell’ICC e dei
relativi allegati che non devono essere modificati secondo una delle
procedure previste dal presente regolamento, dovrebbero venire modificati
ai sensi delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la
Comunità  europea e, in particolare dell’articolo 62,punti 2 e 3,e
dell’articolo 67.

(12)La Danimarca, a norma degli
articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al
trattato

sull’Unione europea ed al trattato
che istituisce la Comunità  europea, non partecipa all’adozione del
presente strumento e i conseguenza non è vincolata da esso, né è
soggetta alla sua applicazione. Visto che il presente strumento
costituisce un atto volto a sviluppare l’acquis di Schengen in
applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce
la Comunità  europea, si applica l’articolo 5 del protocollo
summenzionato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Il Consiglio, deliberando
all’unanimità , su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della
Commissione, modifica, se del caso, le parti II,III,V,VI,VII e VIII dell’ICC,
come pure il suo allegato 2 (ad eccezione dell’inventario B e degli
obblighi di visto relativi ai paesi di cui all’inventario A per i quali
non occorre una consultazione preliminare),le parti I e III del suo
allegato 3 e i suoi allegati 6,10,11,12,13,14 e 15.

2.Il Consiglio, deliberando
all’unanimità , su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della
Commissione, modifica, se del caso, l’introduzione e le parti I,II e III
della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche tecniche)"e
gli allegati 2, 2A,3,4,5,7 e8della medesima.

3.Qualora tali modifiche riguardino
disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono
comunicate esclusivamente alle autorità  designate dagli Stati membri e
alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle
istituzioni delle Comunità  europee, o altrimenti legittimate ad accedere
a siffatte informazioni.

Articolo 2

1.Ogni Stato membro comunica al
segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare all’ICC
per

quanto riguarda la parte III
dell’allegato 1,l’inventario A dell’allegato 2 (ad eccezione degli
obblighi di visto relativi ai paesi di cui a tale inventario per i quali
occorre una consultazione preliminare)e l’inventario B dell’allegato 2,la
parte II dell’allegato 3,e gli allegati 4,5,7 e 9,al manuale relativo ai
documenti sui quali può essere apposto un visto, al manuale

relativo al rilascio di visti
Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono
rappresentati, e agli allegati 6 e 9 della "Rete di consultazione
Schengen (Specifiche tecniche)".

2.Uno Stato membro che desideri
apportare una modifica agli allegati 4,5B,5C,7 o9dell’ICC sottopone prima
una

proposta di modifica agli altri
Stati membri e à  loro l’opportunità  di presentare osservazioni sulla
stessa.

3.Si considera che le modifiche
apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui
il segretario

generale le comunica ai membri del
Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del
Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell’ICC
e dei relativi allegati, del manuale relativo ai documenti sui quali può
essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti
Schengen nei paesi terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono
rappresentati e della "Rete di consultazione Schengen (Specifiche
tecniche)",al fine di inserirvi le modifiche apportate a norma degli
articoli 1 e 2. Se necessario, egli trasmette le suddette versioni agli
Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in
vigore il giorno della sua adozione.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità  europea.

 

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