Lavoro

Incarichi dirigenziali ed eseguibilità dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. – TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. LAVORO Ordinanza 18 aprile 2001

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Il
Giudice del Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, dr. Ugo Puglisi, a scioglimento della riserva che precede
osserva quanto segue.

Con
provvedimento cautelare d’urgenza emesso da questo giudicante (e confermato in
sede di reclamo) è stato ordinato all’Amministrazione Finanziaria di
conferire al Freni Letterio "l’incarico già  ricoperto in passato di
titolare dell’Ufficio delle
Imposte Dirette di Catania".

Il
Freni ha intimato precetto, mentre, come da nota prodotta in atti e datata
2022001, il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (il Freni è stato posto a disposizione della Presidenza
stessa) è stata impartita disposizione onde provvedere “in via immediata alla
cancellazione del dirigente in questione dall’elenco dei dirigenti collocati a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ciò in esecuzione
del provvedimento cautelare di questo Ufficio.

La
successiva nata dello stesso Dipartimento non sembra porsi in contrasto con la
precedente, atteso che nelle more della cancellazione al dirigente Freni si
vorrebbe prospettare una collocazione concreta presso un ufficio periferico,
senza con ciò determinare una revoca o modifica della già  impartita
disposizione di attenersi al provvedimento giurisdizionale.

Ciò
premesso va rilevato che ad oggi a tale provvedimento giurisdizionale non è
stata data esecuzione e concreta attuazione, sicchè il Freni ha proposto
ricorso ex art. 669, duodecies, c.p.c., mentre l’Amministrazione
datoriale ha proposto successiva opposizione a precetto (i due procedimenti sono
stati riuniti, stante l’evidente connessione).

E’
noto che con la cosiddetta privatizzazione (o contrattualizzazione) del pubblico
impiego (e del personale dirigente) la regolamentazione del rapporto di lavoro
non è più affidata ad atti (amministrativi) emessi, come in precedenza,
nell’ambito del potere pubblicistico d’imperio, bensí ad atti (negoziali e
paritetici) emessi dal datore di lavoro pubblico con i poteri del datore privato
(cfr. art. 4, Dec. Leg.vo n. 2993, ove viene espressamente stabilito che
"le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacità  e i poteri del privato datore di
lavoro").

Al
pubblico dipendente, però, a differenza del lavoratore del settore privato,
viene concessa dall’Ordinamento una tutela sostanziale e processuale peculiare,
frutto della soggezione del datore di lavoro pubblico ai principi di cui
all’art. 97 della Costituzione, e cioè ai principi della legalità , della buona
amministrazione e della imparzialità .

Ciò
comporta che di fronte ad un provvedimento giurisdizionale (a differenza del
privato che è libero di scegliere anche l’opzione risarcitoria, prescindendosi,
quindi, dal problema della infungibilità  o della concreta eseguibilità  in
forma specifica dell’ordire del giudice, cosí come in tema di licenziamento),
la pubblica amministrazione deve applicare la legge (sia il precetto normativa
generale che quello specifico dettato dal giudice), rispettando cosí sia i
principi di buona amministrazione (come individuati nel provvedimento
giurisdizionale) che i canoni della imparzialità  (in relazione anche ai
dipendenti).

Il
responsabile della gestione di un ufficio pubblico, pertanto, non può non
ottemperare ad un ordine impartito in sede giurisdizionale (incorrendo, in caso
inverso, in ipotesi sanzionabili sia in sede penale che disciplinare e
contabile).

Il
pubblico dipendente può, dunque, pretendere l’adozione da parte del datore di
lavoro pubblico quei comportamenti e di quella attività , imposti dal giudice
anche di natura (tradizionalmente) infungibile (con riferimento al settore
privato), servendosi all’uopo (in sede esecutiva) sia del giudizio di
ottemperanza davanti al giudice amministrativo (qualora fossero necessarie
manifestazioni di volontà  ed adozioni di atti amministrativi di organizzazione
generale al di fuori dell’ambito proprio del rapporto di lavoro), sia del
procedimento esecutivo dinanzi al giudice ordinario.

In
tale ultima ipotesi è evidente che il giudice potrà  adottare atti, conformi
alla competenza a lui attribuita nell’ambito del rapporto di lavoro, esulando la
possibilità  di adottare atti amministrativi in senso proprio di prerogativa
della pubblica amministrazione (nel rispetto dell’art. 4 della L. 22481865,
All. E).

Tutto
ciò si evince anche dalle recenti disposizioni positive (sulla riforma del
pubblico impiego) laddove viene prevista la possibilità  per il giudice
ordinario di emettere pronunzia anche costitutiva. alla stregua dell’art. 2932
cod. civ., come, ad esempio, in tema di assunzioni obbligatorie, ove, per
converso, la giurisprudenza dominante ha negato tale eventualità  in relazione
al settore privato.

Nella
fattispecie (riguardo al ricorso del Freni ex art. 669, duodecies, c.p.c.)
non sono necessari provvedimenti amministrativi (in senso proprio) per attuare
il comando giurisdizionale, bensí sono sufficienti comportamenti ed attività 
materiali (o, comunque, atti negoziali paritetici) idonei a consentire al Freni
di ricoprire l’incarico pregresso (di titolare dell’Ufficio delle Imposte
Dirette di Catania), previa cancellazione; dall’elenco dei dirigenti collocati a
disposizione della Presidenza del Consiglio.

Per
tale ultimo profilo si ribadisce che vi è un intento dell’Amministrazione volto
a determinare la cancellazione (come da nota prima ricordata), sicchè sul punto
nota sembra vi sia necessità  di impartire ulteriori disposizioni.

Per
quanto concerne, invece, la concreta e materiale attuazione del provvedimento
cautelare in merito all’ordine di far ricoprire al Freni l’incarico in
questione, questo giudicante ritiene che ciò possa essere effettuato, allo
stato, senza il ricorso alla nomina di un commissario (come ausiliario ai sensi
dell’art. 68 c.p.c.).

E’
noto a tal proposito che il tema riguardante la possibilità  per il giudice
ordinario di nominare commissari al fine di far eseguire uri provvedimento
giurisdizionale è, allo stato, aperto, registrandosi in dottrina e
giurisprudenza contrastanti posizioni (la dottrina sembra più favorevole).

Senza
addentrarsi in tale vexata quaestio, in questa sede è opportuno e
sufficiente disporre che il Freni si presenti presso l’Ufficio in questione
accompagnato da un Ufficiale Giudiziario eventualmente coadiuvato dalla forza
pubblica) onde assumerne la direzione, previa verbalizzazione da parte dello
stesso Ufficiale Giudiziario della attività  posta in essere e delle eventuali
difficoltà , problemi e contestazioni incontrate.

Le
superiori considerazioni sono assorbenti rispetto alle deduzioni di cui al
giudizio riguardante l’opposizione al precetto per il quale si rinvia per 1′
ulteriore trattazione.

P.Q.M.

visto
l’art. 669, duodecies, c.p.c., dispone che il ricorrente dirigente Freni
Letterio si presenti presso l’Ufficio cui è stato addetto in passato,
accompagnato da un Ufficiale Giudiziario (assistito, se, del caso, dalla forza
pubblica) e provvedendo ad assumerne la titolarità  e direzione, previa
verbalizzazione dell’attività . posta in essere.

Rinvia
la causa per l’ulteriore trattazione in ordine all’opposizione al precetto
all’udienza dell’1172001.

Si
comunichi.

Catania,
18/4/2001.

IL
GIUDICE DEL LAVORO

Depositato
il 18 aprile 2001

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