La c.d. “tempesta emotiva”. Analisi criminologia e legislativa della sentenza per l’omicidio Olga Matei
Due settimane fa i giornali titolavano, in merito all’assassino di Olga Matei, “pena dimezzata per tempesta emotiva”. Questo continuo sensazionalismo acchiappa link, non fa altro che delegittimare l’autorità ed innestare nelle persone un senso di sfiducia e di insicurezza. Cerchiamo di capire, per mezzo di un’analisi psicologica e legislativa, cosa realmente possa essere accaduto e quali sono le reali motivazioni che hanno condotto la Corte a pronunciarsi con questa formula.
Michele Castaldo ha ucciso a mani nude Olga Matei, a seguito di una discussione in cui l’uomo aveva cercato nella donna fondatezza relativa alla propria gelosia, ma dalla quale era stato invitato ad andaresene, reazione che nell’uomo ha provocato la reazione di violenza che ha condotto Olga alla morte.
È proprio nella modalità di azione che possiamo ravvisare dei dettagli utili alla costruzione del profilo psicologico di Michele che porta alla diagnosi di gelosia paranoide. In questo tipo di gelosia la persona affetta da questo disturbo vive una realtà delirante che genera la convinzione che esista un reale tradimento generico con chiunque, pur in assenza di prove a sostegno di questa tesi. La persona si sente provocata ed offesa dal comportamento fedifrago del partner. La gelosia delirante è associata a gravi disturbi della personalità e arreca difficoltà nel controllo degli impulsi distruttivi. In questi casi l’individuo può diventare socialmente pericoloso per il partner ritenuto traditore e colpevole di abbandono.
Questo ci può aiutare a comprendere la scelta operata dai giudici, in quanto è bene ricordare che la pena ha carattere educativo e riabilitativo, per cui è importante, per ogni soggetto, che la pena prenda in considerazione le caratteristiche dell’individuo oggetto di procedimento. Si può quindi ipotizzare che la riduzione della pena non sia conducibile alla tempesta emotiva oggetto di clamore, ma piuttosto riferita ad una diagnosi di gelosia paranoide in un soggetto affetto da disturbi psichici, di cui non mi è dato di sapere nel dettaglio, ma deducibile dalla modalità di commissione dell’atto e dal fatto che fosse seguito dal Centro di Igiene Mentale, oltre che dall’aver tentato due suicidi. Anche dopo l’atto non ha negato l’accaduto, ma ha provato nuovamente a togliersi la vita.
Proprio sulla valutazione psicologica del reo, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di ridurre la pena. A tale decisione però non sono arrivati a seguito di un ragionamento privo di una fondatezza giuridica, come invece i titoli dei giornali possono lasciar intendere.
Innanzitutto va sottolineato che i giudici mostrano di condividere la decisione di primo grado sulla sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, di cui all’art. 61 n. 1 c.p., soffermandosi proprio sul rapporto tra futili motivi e stato di gelosia.
Si legge nelle motivazioni «la manifestazione di gelosia può non integrare il motivo futile solo qualora si tratti di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione».
Diversa è stata, invece, la valutazione dei giudici dell’Appello per quanto riguarda il riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che, invece, erano state negate dai giudici di primo grado.
Sotto questo profilo, i Giudici di secondo grado hanno attribuito rilievo ad una pluralità di circostanze tra cui la confessione dell’imputato e l’aver iniziato a risarcire la figlia minore della vittima il che, scrivono, «lascia intravedere una presa di coscienza dell’enormità dell’azione compiuta».
Secondo la Corte, tra gli altri elementi su cui fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, vi sarebbe anche (e qui sono nate le critiche che hanno generato scalpore nell’opinione pubblica) il fatto che il forte stato di gelosia, sebbene «certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato», ha generato «a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale“, che in effetti si manifestò subito dopo col teatrale tentativo di suicidio».
Tale condizione emotiva, aggiunta ad altre circostanze, è stata inquadrata dai giudici tra i cd. «stati emotivi o passionali», situazione, quest’ultima, che se da un lato non è di regola idonea ad incidere sulla imputabilità (ai sensi dell’art. 90 c.p., «gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità»), dall’altro può tuttavia influire concretamente sulla misura della responsabilità penale.
Nell’ambito di tale valutazione, la Corte di Appello ha attribuito rilievo anche allo stato d’animo del soggetto attivo, aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui «gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale» (principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità).
In ogni caso, conclude la Corte, «sebbene le plurime circostanze menzionate possano giustificare, in concreto, il riconoscimento delle attenuanti generiche, si deve al tempo stesso riconoscere che, in considerazione della estrema gravità della condotta, il giudizio finale non può che essere di equivalenza con la aggravante e non di prevalenza».
Questo bilanciamento che ha fatto ritenere le aggravanti equivalenti alle attenuanti, ha determinato l’abbattimento di pena così come previsto e garantito dal nostro ordinamento.
Dott.ssa Cristina Brasi, Psicologa Criminologa ed Analista Comportamentale
Avv. Roberto Loizzo, Avvocato Penalista