Il Tour Operator deve risarcire il danno esistenziale conseguente a vacanza rovinata – CIUDICE DI PACE di Casoria, Sentenza n. 3231 del 08/09/2005
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Dopo
la sentenza sul “Black
Out“, dal Giudice di Pace di Casoria arriva una nuova interessante decisione
su una questione di grande attualità. Il turista che si veda costretto a
rinunciare alla vacanza già pagata a causa di inconvenienti imputabili al tour
operator ha diritto al risarcimento dei danni. Il caso rientra nella disciplina
relativa ai contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella
Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel
nostro ordinamento con la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonchè nel decreto
legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n.
90/314/CEE, concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
L’organizzatore di viaggi, dunque, risponde di “qualunque pregiudizio” causato
al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi
di organizzazione quali risultano dal contratto. Secondo il Gdp, nella locuzione
"qualunque pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell’obbligo, per
l’organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla
cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore
CIUDICE DI
PACE di Casoria, Sentenza n. 3231 del 08/09/2005
Il Giudice di
Pace di Casoria (NA) dott.ssa Mirella Pescione
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
iscritta al n. 5431 del R.G. dell’anno 2004
TRA
F. C. e L.
E., elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio ex art. 1469bis in
Casoria alla via Achille Del Giudice 32, presso lo studio dell’avv. Rosario
Santella che li rapp. e dif. giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORI
E
SPRINTOURS
S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata,
unitamente all’avv. Andrea Varano del foro di Roma che la rapp. e dif. in virtù
del mandato in calce alla copia dell’atto di citazione notificato, in Napoli
alla via F. Giordano presso lo studio dell’avv. Furio Francesco Stasi.
CONVENUTA
Oggetto:
risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni :
come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di
citazione ritualmente notificato gli istanti esponevano:
-che in data
06-05-03, attraverso l’agenzia Carter Fiamma – Alladin Tours – sito in Giugliano
in Campania (NA), acquistavano, presso la Sprintours S.p.a. un pacchetto
turistico "tutto compreso" presso lo "SprinClub Tower One" sito in Egitto,
località Sharm El Sheik, per il periodo 31/05 – 07/06 al prezzo di € 1.638,00
interamente pagato;
-che tale
accordo negoziale si perfezionava sulla base del contenuto del catalogo "SprinClub
Villaggi SprinTours" edizione 2003, pagg. 38/39, che prevedeva, tra le altre
condizioni, la partenza per la destinazione finale ed il rientro dalla stessa
con volo diretto da e per l’aeroporto di Napoli-Capodichino;
-che in data
27/05/03, con fax n. 00382449 delle ore 17,45, inviato dall’agenzia Carter
Fiamma, la SrinTours annunciava che a seguito dell’annullamento del volo diretto
da Napoli, la partenza con aeromobile prevista per le ore 16,00 circa da
Capodichino veniva sostituita, "riprotetta", con un volo in partenza da Roma
Fiumicino alle
ore 10,00
dello stesso giorno, con trasbordo bus da Napoli in avvio per le ore 05,30 del
mattino;
-che dati i
pregressi impegni di lavoro (la sig. L. è dipendente di un’azienda di
distribuzione farmaceutica -la (Omissis) s.r.l.- con incarichi di
responsabilità amministrativa mentre il sig. F. titolare di supermercati al
dettaglio), nonchè familiari, gli istanti non potevano utilizzare il volo
riprotetto e dovevano, pertanto, forzosamente rinunciare alla programmata
vacanza, stante l’impossibilità, dato il brevissimo lasso di tempo di
preavviso, una sostituzione per i propri impegni lavorativi;
-che della
situazione sopra prospettata di impossibilità di partecipare al viaggio veniva
fatta comunicazione a mezzo fax, nonostante cio’ la Sprintours con successivo
fax ribadiva la unilaterale modifica delle condizioni di viaggio ed agli
istanti, con ulteriore comunicazione ribadivano di "non accettare la modifica
del pacchetto turistico chiedono il rimborso immediato in base agli artt. 6 e 7
delle condizioni generali a pag. 72 del Vs. catalogo."
-che con fax
del 30 Maggio si richiedeva il pagamento di "una penale del 100% come da norme e
condizione Nv. catalogo" e, conseguentemente, la convenuta faceva pervenire in
data 17/06 la fattura di addebito n. 5228FT per la somma di € 1.467,29;
-che a
seguito di proteste la Sprintours recedeva dal manifesto proposito e rimborsava
agli istanti la somma per il viaggio non effettuato;
-che con
lettera raccomandata a.r. del 04-09-03 gli istanti avanzavano espressa richiesta
di risarcimento danni alla convenuta società per la perdita dell’occasione di
vacanza.
Con il
predetto atto, gli istanti chiedono, previa declaratoria di inadempimento della
Sprintours s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., la condanna
della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione
subito nella misura di € 1.200,00 pro capite, ovvero alla diversa somma maggiore
o minore che si vorrà liquidare secondo giustizia, oltre rivalutazione
monetaria, interessi legali dalla domanda del soddisfo, il tutto nei limiti i
competenza dell’adito Giudice, nonchè al pagamento delle spese del presente
giudizio.
All’udienza
di precisazione delle conclusioni tardivamente si costituiva la convenuta,
depositando il fascicolo di parte, impugnando la domanda perchè inammissibile,
improcedibile, nonchè infondata in atto ed in diritto.
Espletata la
prova per testi, prodotta la documentazione, la causa, sulle rassegnate
conclusioni veniva riservata a sentenza in data 06-07-05.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
La domanda
degli istanti è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
Si dà atto
che è stata data prova attraverso l’allegata documentazione della
legittimazione sia attiva che passiva della parti in causa, legittimazione che
non è stata posta in contestazione.
La
circostanza relativa alle modifiche contrattuali, riprotezione del volo,
rispetto quelle originariamente concordate sono state confermate, unitamente
alle altre circostanza dedotte in atto di citazione, dalla convenuta
tardivamente costituitasi, la quale si limitava a contestare le sussistenza del
richiesto danno esistenziale nonchè la sua esclusione ai sensi della vigente
normativa.
Il caso de
quo vertitur rientra nella disciplina relativa ai cd. contratti di viaggio che
trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio (da ora
in poi CCV), firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con
la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonchè nel decreto legislativo n. 111 del
17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i
viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". La convenuta ha, infatti,
assunto la qualità di organizzatore del viaggio o tour operator attraverso la
realizzazione di pacchetti turistici comprensivi di trasporto, alloggio e altri
servizi venduti a prezzo forfetario (art. 5 CCV e art. 3 D. L.gs. 111/95),
mentre gli attori quella di viaggiatori-consumatori destinati a fruire del
pacchetto turistico (art. 7 CCV e art. 5 D. L.gs. 111/95).
Cio’ premesso
e ritenuto pacifico l’inadempimento contrattuale, non contestato dalla
SprinTours s.p.a., che ha portato il recesso da parte degli istanti dal
contratto stipulato con la convenuta, deve osservarsi l’art. 13 CCV prevede che
"l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di
organizzazione quali risultano dal contratto".
Deve, con
tutta evidenza, ritenersi, pertanto, che nell’impiegata locuzione "qualunque
pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell’obbligo, per l’organizzatore
del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria
appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore. La conferma della
giustezza della interpretazione data dallo scrivente al citato art. 13, primo
comma, viene data oltre che dalla giurisprudenza di merito (cfr.: Trib. Milano
26-11-1992, Trib. Torino 08-11-96, Trib. Milano 04-06-98 n. 6736), anche dal
testo del secondo comma del medesimo
art. 13, il
quale nel prevede i massimali di indennizzo per ciascun viaggiatore specifica
anche le diverse tipologie di danno per cui tale risarcimento puo’ essere
concesso, ovvero: "50.000 franchi per danno alle persone, 2.000 franchi per
danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro danno"
Ancora deve
richiamarsi il successivo art. 15 CCV, pienamente applicabile al caso in
oggetto, che prevede la responsabilità dell’organizzatore di viaggi che fa
effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo
relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi
pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
di questi servizi, salvo il diritto di surroga nei diritti ed azioni che il
viaggiatore puo’ avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio.
Altresi’,
l’art. 30 della stessa convenzione, secondo il quale le azioni che possono
nascere da un contratto di viaggio sono "fondate sul decesso, le ferite