Il TAR del Lazio dà il via
libera ai derivati del mais geneticamente modificato. Il decreto che
sospendeva la vendita e l’impiego del mais transgenico è stato annullato in
quanto non risulta provato scientificamente che i derivati degli OGM siano
pericolosi per la salute dell’uomo. Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio ha cosi’ accolto il ricorso della Monsanto Agricoltura S.p.A.,
della Novartis Seeds s.pa.a, della Pioneer HI Bred e dell’Assiobiotec (
Associazione Nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie) contro il
Consiglio dei Ministri che con il decreto del 4 agosto del 2000 aveva
sospeso in via cautelativa la commercializzazione e l’utilizzazione di
quattro tipi di mais geneticamente modificato. Secondo i giudici
amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’amministrazione statale
avrebbe potuto sospendere la vendita del mais solo se alla luce delle
conoscenze scientifiche di allora fosse risultato che i derivati degli OGM
avessero comportato dei rischi per la salute dell’uomo. Infatti, in base
alla normativa comunitaria, uno Stato puo’ sospendere la vendita di un
alimento se risulta dannoso per gli uomini e per gli animali sulla base di
risultati scientifici e non se è considerato tale sulla base di semplici
supposizioni non confermate scientificamente.
TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 14477 del 27/10/2004
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I,
composto dai Signori:
1) dott. Corrado Calabro’ Presidente
2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore
3) dott. Mario Alberto di Nezza Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 19769 del 2000 Reg. Gen.
proposto da Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., Monsanto Europe S.A., in persona del legale
rappresentante p.t., Novartis Seeds S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., Novartis Seeds A.G., in persona dei legali
rappresentanti p.t., Pioneer Hi Bred Italia S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., Pioneer Overseas Corporation, in persona del legale
rappresentante p.t., e da Assobiotec ” Associazione Nazionale per lo
Sviluppo delle Biotecnologie, in persona del legale rappresentante dr.
Sergio Dompè, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Franco
Ferrari, Enrico Adriano Raffaelli e Paolo Todaro, presso quest’ultimo
elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Gregoriana n. 5 (Studio
Ruccellai & Raffaelli);
CONTRO
– il Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente p.t.;
– la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona del Presidente p.t.;
– il Ministero della Sanità, in persona del
Ministro p.t.;
rappresentati e difesi ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure
legalmente domiciliati, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– il Ministero per le Politiche comunitarie, in
persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
– l’Istituto Superiore della Sanità, in
persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
– il Consiglio Superiore di Sanità, in persona
del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del D.P.C.M. 4/8/2000, pubblicato in G.U.R.I.
n. 184 dell’8/8/2000, recante "sospensione cautelativa della
commercializzazione e dell’utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul
territorio nazionale, a norma dell’art. 12 del regolamento C.E. n. 258/97",
che ha disposto la sospensione della "commercializzazione e utilizzazione
dei prodotti transgenici Mais BT11, Mais MON 810, Mais MON 809 ";
– di ogni altro atto e comportamento
preordinato, consequenziale e connesso, ed in particolare degli avvisi
espressi dai Ministri per le Politiche comunitarie e della Sanità, delle
note del Ministro della Sanità del 23/12/99 prot. n. 100/338.7/13126 e del
5/6/2000 prot. n. 100/338.7/6717, dei pareri del Consiglio Superiore di
Sanità del 16/12/1999 e dell’Istituto Superiore di Sanità del 28/7/2000,
ed infine della deliberazione del Consiglio dei Ministri resa nella riunione
del 4/8/2000;
per la dichiarazione
del diritto delle società ricorrenti di
ottenere il risarcimento del danno ingiusto subi’to ai sensi e e per gli
effetti di cui agli artt. 33 e ss. del D.lgs. n. 80/98, e per l’effetto
per la condanna
delle amministrazioni resistenti all’integrale
risarcimento del danno : a) in forma specifica mediante autorizzazione
giudiziale all’immissione in commercio dei prodotti de quibus anche in
applicazione della legge n. 205/00; b) in ogni caso per equità, da
liquidarsi anche ai sensi dell’art. 1226 c.c..
VISTO il ricorso in epigrafe;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Sanità;
VISTE le memorie presentate dalle parti
costituite a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 27102004 il
relatore ed altresi’ gli avv.ti Ferrari, Raffaelli e Giubileo, nonchè
l’avv. dello Stato Fiorilli;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 13/11/00 e
depositato il successivo 22/11 le società e l’associazione in epigrafe
impugnavano il D.P.C.M. 4/8/2000, pubblicato nella G.U.R.I. dell’8/8/00, con
il quale era stata sospesa cautelativamente la commercializzazione dei
prodotti transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e Mais T 25.
Esponevano le ricorrenti che Monsanto Services
International, per conto di Monsanto Europe S.A., Novartis Seeds AG e
Pioneer Overseas Corporation, utilizzando la procedura semplificata di cui
all’art. 5 del Regolamento C.E. n. 258/97, aveva provveduto a notificare
alla Commissione europea tra il 1997 ed il 1998 l’immissione in commercio di
alimenti o ingredienti alimentari derivanti rispettivamente dalle linee di
granturco MON 810, BT11 e MON 809.
Le ricorrenti lamentavano che, sebbene il
parere tecnico in data 28/7/2000 dell’Istituto Superiore di Sanità,
rilevata la presenza, nei loro prodotti, di livelli di proteine derivanti da
modificazioni genetiche compresi tra 0,04 e 30 parti per milione, avesse
concluso che "alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, non risultano
esistere rischi per la salute umana ed animale a seguito dei consumi dei
derivati dei predetti O.G.M.", con il provvedimento gravato ne era stata
sospesa la commercializzazione, che pure era ormai in atto da oltre due anni
senza avere dato adito ad alcuna segnalazione negativa.
A sostegno del ricorso venivano dedotti i
seguenti motivi di diritto : violazione e falsa applicazione del Regolamento C.E. n.
258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27/1/97, con specifico riferimento
all’art. 12 [1], nonchè agli artt. da 1 a 7; violazione e falsa
applicazione del "principio di precauzione", formalizzato dall’art. 15 della
Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, nonchè dall’art. 174 del
Trattato C.E. [2], come interpretato dalla Comunicazione della
Commissione europea del 18/2/2000; violazione e falsa applicazione degli
artt. 3, 9, 10, 11, 32, 41, 97 e 98 della Costituzione; violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, 3 e 6della
legge n. 241/90 [3]; violazione e falsa applicazione della
direttiva del Consiglio n. 90/220/CEE del 23/4/1990, recepita in Italia con
D.lgs. 3/3/1993, n. 92; violazione e falsa applicazione della
Raccomandazione della Commissione europea n. 97/618/CE del 29/7/1997;
violazione e falsa applicazione delle linee guida OECD ” Safety Evaluetion
of Foods Derived by Modernes Biotecnology del 1993; violazione e falsa
applicazione degli artt. 163 e 174 del Trattato C.E.; violazione e falsa
applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 18/2/2000;
violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità
dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento, travisamento
dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, difetto di
motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento,
contraddittorietà.
Con tali doglianze si assumeva, in sintesi,
quanto segue.
Premesso che il Regolamento C.E. n. 258/97
prevede due procedure alternative per l’immissione in commercio di nuovi
alimenti, vale a dire la procedura ordinaria, disciplinata dagli artt. 4, 6
e 7 di tale fonte, e la procedura c.d. semplificata, cui si è fatto ricorso
nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti appariva illegittimo ed
ingiustificato l’esercizio mediante il provvedimento gravato dei poteri di
cui all’art. 12 del predetto Regolamento (che consente la sospensione della
commercializzazione ed utilizzazione dei prodotti allorchè, a seguito di
nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già
esistenti, sussista fondato motivo di ritenere che l’utilizzazione degli
stessi presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente), in quanto non
sarebbero esistite le condizioni per l’adozione di una simile misura.
Sotto altro profilo, veniva precisato che
l’applicazione della procedura semplificata richiede, ai sensi del predetto
regolamento C.E., due presupposti : a) che vengano in rilievo prodotti ed
ingredienti alimentari ricavati a partire da organismi geneticamente
modificati, ma che non li contengano; b) che tali prodotti siano
"sostanzialmente equivalenti" ai propri corrispondenti tradizionali, e cio’
venga certificato da un organismo di uno Stato membro preposto alla
valutazione dei prodotti alimentari. Ebbene, nel caso di specie sarebbero
esistit
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